mercoledì 15 maggio 2013

Il senso della discordia oltre la concordia

In queste poche righe vorrei esprimere le mie perplessità circa l'istituzione di enti pubblici strumentali come le agenzie, aziende speciali,  in particolare modo con competenze nella gestione del sistema idrico integrato, alla luce degli esisti referendari del 2011 relativi alla gestione del sistema idrico ( 2 quesiti ).
La riflessione è nel merito non solo delle risorse strumentali cedute dall'ente alla costituenda azienda speciale ma anche la cessione del ramo d'azienda con il relativo personale ( le persone vengono trattate come dei pc da spostare a seconda della convenienza dell'azienda )
Inoltre


1) La costituzione dell' Azienda speciale “ Ufficio d'Ambito della ........” non tiene conto dei risultati referendari del 2011 relativi al mantenimento della gestione del servizio idrico integrato da parte di soggetti pubblici;
Riteniamo che la suddetta consultazione popolare abbia dato indicazioni chiare sulla possibilità di affidare la gestione delle acque ( di superficie e sotterranee ) con i connessi impianti tecnologici ed infrastrutturali, a soggetti privati seppur a partecipazione pubblica/privata, limitando le competenze a soggetti pubblici
La legge 142/1990, poi ripresa nell'art.115 del D.Lgs.267/2000, introdusse la possibilità di trasformare le Aziende Speciali in società per azioni, soggette dunque al diritto privato
Tale eventualità ridurrebbe a nostro avviso le condizioni di tutela dei lavoratori trasferiti all'azienda essendo compromessa la garanzia di mantenere il contratto degli enti locali
Riteniamo fondate le nostre preoccupazioni per il personale trasferito, per le conseguenze di una eventuale procedura di privatizzazione, che comporterebbe la possibilità per il datore di lavoro l'applicazione delle norme sul licenziamento per giusta causa, come da modifiche all'art. 18 dello statuto dei lavoratori introdotte dalla così detta Legge Fornero-Brunetta
Riteniamo che le competenze relative ad investimenti infrastrutturali, alla gestione del ciclo idrico alle utenze, siano di interesse pubblico, essendo l'acqua un bene comune quindi proprie di amministrazioni pubbliche.
La cessione di personale contemporaneamente alla cessione del ramo di azienda ci pare una forzatura rispetto il carattere giuridico dell' azienda stessa

2) Un'ulteriore perplessità riguarda il rapporto tra l'istituzione dell'Azienda Speciale, di cui al D.lgs 165/2001e l'art. 4 del D.L. 95/2012 che richiama l'art. 1 comma 2 del D,lgs 165/2001 in tema di enti strumentali
Riteniamo che l'avvio dell'Istituzione dell'azienda speciale, sia stata nei tempi e nei modi una forzatura rispetto il D.L. 95/2012 “Spending Review” in particolar modo rispetto i contenuti dell'art, 4 comma 3 dello stesso decreto.
Una forzatura che nel tempo potrebbe costituire un problema per l'esistenza stessa dell'Azienda e quindi dei dipendenti;

3) Non risulta chiara nell'ipotesi di accordo il carattere di continuità del lavoratore esternalizzato con l'Amministrazione di origine in termini di anzianità maturata, di continuità del periodo lavorativo.

4) L'Istituzione dell' Azienda Speciale è per noi paragonabile come gestione e come amministrazione alle AFOL che rispetto la gestione del personale hanno fatto emergere molte perplessità rispetto le ricadute sulla qualità del lavoro e sul benessere lavorativo di un'amministrazione fallimentare considerando i costi per la collettività e l'immagine negativa che ne scaturisce anche rispetto i lavoratori.

5) nel verbale di proposta di accordo non è chiara la possibilità di mantenimento del profilo professionale sia verso l'azienda che nell'eventualità di un rientro.
L'Impossibilita di una richiesta di rientro volontaria del lavoratore nell'Amministrazione Provinciale o nell'ente che nè subentrerà ( città metropolitana ) e per noi una carenza dell'accordo.


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